Peer to Peer lending: tassazione più semplice

Prestiti tra privati: imposte al 26%.

 

 

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205, in vigore dal 1° gennaio 2018 (cosiddetta “Legge di bilancio”) contiene due importanti novità per i risparmiatori che hanno erogato o intendono erogare finanziamenti tramite le piattaforme di Peer to Peer lending.

Il P2P lending è un prestito tra privati: un prestito personale erogato da privati ad altri privati attraverso siti di imprese od enti di social lending, senza passare attraverso i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario, il Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (banche, società finanziarie, ecc.).

Innanzitutto, in luogo della tassazione progressiva, dal 2018 gli interessi derivanti da tali investimenti saranno assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%.

La nuova ritenuta sarà operata dai gestori delle piattaforme, nel caso in cui si tratti di società iscritte all’Albo degli Intermediari Finanziari di cui all’articolo 106 del Tub, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 autorizzati dalla Banca d’Italia.

Fino al periodo d’imposta 2017, invece, tali interessi, che concorrevano alla determinazione del reddito del percipiente, subivano una tassazione ai fini Irpef da un minimo del 23% a un massimo del 43%, senza considerare addizionali regionali e comunali. Ad esempio: a fronte di un interesse attivo lordo del 6%, in passato il rendimento netto oscillava da un minimo del 3,42% (per i soggetti ai quali si applica l’aliquota del 43%), a un massimo del 4,62% (per i soggetti con aliquota del 23%); con le nuove regole, a un tasso attivo di interesse lordo del 6% corrisponderà un rendimento netto del 4,44%.

Inoltre, tra le tipologie di investimento che possono essere inserite in un Piano Individuale di Risparmio (PIR) vi rientrano, sempre dal 2018, i prestiti erogati tramite tali piattaforme, anche nel caso in cui queste siano gestite da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati UE.

Come per i redditi derivanti dagli altri investimenti inseriti in un PIR, anche gli interessi derivanti da tale tipologia di prestiti sono esenti da imposizione.

Ne deriva che, in tal caso, a un interesse attivo lordo del 6% corrisponderà un interesse attivo netto di pari importo.

Il funzionamento del Peer to Peer lending si basa sull’incontro tra domanda di prestiti (effettuata da privati ed imprese) e offerta di risorse finanziarie a disposizione dei soggetti che intendono effettuare prestiti al fine di ottenere un tasso di interesse superiore a quello offerto dai più comuni prodotti finanziari sul mercato.

Ruolo fondamentale in tale settore è ricoperto dai gestori delle piattaforme attraverso cui è possibile richiedere tali prestiti e/o investire le proprie risorse finanziarie.

I gestori delle piattaforme, infatti, si occupano di una serie di servizi specialistici che vanno dalla valutazione del profilo di credito di coloro che richiedono i prestiti, alla gestione dei servizi di pagamento tra prestatore e richiedente.

Altro elemento che caratterizza tale tipologia di prestiti è la modalità di diversificazione dell’investimento, che può variare da gestore a gestore.

A fronte della messa a disposizione di una somma di 10 mila Euro, ad esempio, i gestori possono prevedere che tale somma venga suddivisa in più quote per finanziare più soggetti, in modo da evitare che il mancato o parziale rimborso di un prestito da parte di un debitore si possa tradurre in una perdita netta di pari importo per il creditore.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

[ L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata in base alle leggi vigenti all’epoca della pubblicazione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. Si consiglia di verificare se sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali successive che ne hanno modificato il trattamento ]