AML (Anti-Money Laundering): il Decreto tanto atteso è finalmente arrivato !

Il Decreto tanto atteso è finalmente arrivato! È ora di procedere alla valutazione degli impatti.

 

 

 

Sembra finalmente terminato il lungo iter di approvazione del Decreto di recepimento della IV Direttiva.

Il 19 giugno u.s. è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 140, l’attesissimo Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Andiamo con ordine, partendo dall’evidenziare che il Decreto non intende abrogare l’attuale D.Lgs. 231/2007, ma sostanzialmente riscriverlo (e anche il titolo attribuito al Decreto non aiuta in quanto fa riferimento alla modifica della Terza Direttiva e non all’abrogazione della medesima, richiesta invece nel titolo della IV Direttiva).

Confermate le modifiche in tema di definizioni, analisi e valutazione del rischio (con introduzione del cd. obbligo di autovalutazione a carico di tutti i soggetti obbligati dal Decreto salvo future esenzioni), le “novità” in tema di a.v. non ordinaria (possibilità di effettuare l’a.v. semplificata o rafforzata demandando alle autorità di vigilanza l’individuazione della tipologia delle misure da applicarsi), di individuazione del titolare effettivo (istituzione del registro unico dei titolari effettivi la cui applicazione operativa per ora resta un mistero) e di gestione dell’obbligo di “segnalazione di violazioni” - c.d. Whistleblowing - secondo il quale viene richiesto ai soggetti obbligati di adottare “procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Nell’ambito delle definizioni e dell’attuazione degli obblighi di a.v. rafforzati, viene invece stravolto il concetto di persona esposta politicamente, c.d. PEP, includendo le cariche nazionali (sostanzialmente gli ex P.I.L.) e ampliando il novero dei soggetti di tali categorie tra cui ad esempio, gli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti e il direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

Altra notizia fondamentale: l’obbligo di “registrazione” si trasforma in obbligo di conservazione, ma resta in vigore per determinate categorie di soggetti (sostanzialmente intermediari e fiduciarie - sia iscritte all’albo di Banca d’Italia sia non iscritte) l’obbligo di invio dei dati aggregati c.d. SaRa, quindi sembra da escludersi la possibilità per gli intermediari di liberarsi dell’AUI, ferma restando l’auspicabile semplificazione delle modalità di gestione del sistema informatico e della relativa conservazione.

Buona notizia: eliminata la catastrofica disposizione che prevedeva una specifica tempistica per considerare tardiva la segnalazione di operazione sospetta effettuata (trenta giorni dal compimento dell’operazione sospetta).

Riformulato l’impianto sanzionatorio.

Si evidenziano, in particolare, le specifiche sanzioni amministrative previste per l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione, degli obblighi di conservazione, delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (n.b. omessa segnalazione: 3.000 Euro) e degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati.

Degno di nota l’art. 62 dedicato alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati.

Il Decreto entra in vigore il 4 luglio, ma le disposizioni finali ci ricordano che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del Decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018 e, in ogni caso, ci aspettano almeno dodici mesi prima dell’emanazione dei provvedimenti attuativi necessari per poter procedere alle modifiche organizzative e operative.

Risulta, quindi, poco chiaro come i soggetti obbligati dovranno comportarsi a partire dalla mattina del 4 luglio.

 

OdV 231 “salvo” dagli obblighi di vigilanza relativi all’osservanza delle disposizione AML

L’art. 52 del D.Lgs 231/2007 titolato “Organi di controllo” disponeva che “fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull’osservanza delle norme in esso contenute [….]

Tale disposizione risulta superata - soprattutto grazie all’eliminazione del riferimento all’OdV - dal testo del nuovo art. 46 contenuto nel Decreto attuativo della IV Direttiva AML (Decreto n. 90/2017) dedicato agli obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati che prevede: “i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull’osservanza delle norme di cui al decreto e sono tenuti a:

a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. [….]”.

 

[ L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata in base alle leggi vigenti all’epoca della pubblicazione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. Si consiglia di verificare se sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali successive che ne hanno modificato il trattamento ]