Le locazioni brevi: arriva il provvedimento

Il Decreto Legge n. 50 del 2017, all’articolo 4, è intervenuto per disciplinare le così dette “locazioni brevi”, introducendo una apposita norma che coinvolge anche gli intermediari, norma che è già stata nominata “airbnb”.

 

 

A chi si rivolge: tutte le persone fisiche (non imprenditori o professionisti).

Per locazioni brevi si intendono, innanzitutto, quelle relative ad immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi i contratti, come recita letteralmente la norma, “che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia locali”, che vengano stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, sia direttamente che attraverso intermediari immobiliari.

Per i contratti stipulati dal I° giugno 2017, il locatore può optare per la tassazione attraverso le medesime disposizioni valide per la cedolare secca, applicando un'aliquota sostitutiva del 21%.

L'opzione può essere esercitata “anche per i redditi derivanti da contratti di sub-locazione o di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario che, in quanto riconducibili ai redditi diversi sarebbero stati esclusi, in mancanza di una specifica disposizione, dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca previsto solo per i redditi fondiari”.

A tale proposito si ricorda che normalmente i canoni di locazione vanno a cumularsi con gli altri redditi di cui è titolare il locatore, come, ad esempio, redditi da pensione, da lavoro dipendente, ecc.

Ciò significa che essi vengono colpiti dall'aliquota IRPEF relativa all'ultimo scaglione di reddito che ha interessato il reddito imponibile del contribuente.

Ove si volesse evitare di far colpire il reddito fondiario con aliquote marginali elevate, è possibile optare per l'applicazione ai canoni di locazione della così detta cedolare secca.

Come noto, tale tassazione è una tassazione che avviene attraverso imposta sostitutiva che è prevista in due aliquote diverse: quella del 21% e quella del 10%.

Mentre quella del 21% è applicabile in modo generale in tutti i casi diversi da quelli a cui si applica l'aliquota ridotta, quella del 10% è applicabile ai contratti di locazione a canone concordato di abitazioni ubicate nei Comuni:

  • con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei Comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di provincia)
  • ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe “Allegato A”)
  • per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

È bene far presente che al fine di tenere conto della convenienza o meno di applicare la cedolare secca, il contribuente deve tenere conto che con l'applicazione di tale imposta sostitutiva non vi è la possibilità di usufruire di detrazioni o deduzioni che, invece, potrebbero essere sfruttate qualora i canoni fossero assoggettai ad IRPEF.

Il calcolo di convenienza da porre in essere, pertanto, deve necessariamente tenere conto della situazione soggettiva del contribuente.

La norma stabilisce inoltre che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare “anche attraverso la gestione di portali on-line”, devono trasmettere i dati dei contrati brevi conclusi per loro tramite e devono applicare una ritenuta del 21%, qualora provvedano alla riscossione dei canoni, divenendo così sostituti d'imposta, al momento dell'accredito della somma al locatore.

In presenza dell'opzione per la cedolare secca, tale ritenuta è da considerare a titolo d'imposta mentre in assenza di tale opzione, la ritenuta sarà naturalmente a titolo d'acconto.

 

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