Dal 6 dicembre 2017 atti societari senza l’autentica notarile

 Atti societari: la firma digitale dei soggetti abilitati sostituisce l’autentica del Notaio.

 

 

Dal 6 dicembre 2017 gli atti di cessione d’azienda, la costituzione di impresa familiare e le operazioni straordinarie di impresa (trasformazione, fusione e scissione), possono essere redatti senza il visto del Notaio.

Per la sottoscrizione di tali atti è sufficiente la firma digitale e l’intervento del commercialista o di altri soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, abilitati a tali adempimenti.

Il Legislatore con l’articolo 11-bis della Legge 4 dicembre 2017 n. 172 ha voluto eliminare la necessità dell’autentica notarile per gli atti sopra elencati, al fine di ridurre gli oneri economici a carico delle imprese.

Gli atti per i quali è possibile, in alternativa all’intervento notarile, la sola firma digitale dell’intermediario, sono gli atti riportati nel Titolo V, capo X del Codice Civile. In particolare si tratta degli atti relativi alla trasformazione di società di persone (art. 2500 ter), alla trasformazione di società di capitali (art. 2500 sexies), alla trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500 septies), alla trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2500 octies), al progetto di fusione (art. 2501 ter), alla deliberazione della fusione (artt. 2502 e 2502 bis), all’atto di fusione (art. 2504), al progetto di scissione (art. 2506 bis), alla deliberazione di scissione (art. 2506 quater comma 2) e all’atto di scissione (art. 2506 quater).

Oltre agli articoli sopra elencati, rientrano nel novero della previsione legislativa i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 2556 c.c.) e quelli aventi ad oggetto la costituzione dell’impresa familiare (art. 230 bis c.c.). Il Legislatore ha, dunque, voluto estendere l’utilizzo della firma digitale anche ad ulteriori specifici casi, rispetto a quanto già precedentemente previsto per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, come sancito dall’art. 36 del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008.

L’utilizzo della firma digitale dovrà avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa alla sottoscrizione dei documenti informatici. Le modalità di sottoscrizione e di trasmissione al Registro Imprese, in linea con quanto previsto per la cessione di quote societarie, implica l’intervento di un intermediario abilitato, idoneo a garantire l’assolvimento degli adempimenti relativi sia al deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, sia al versamento delle imposte dovute.

L’atto sottoscritto dovrà essere trasmesso entro 30 giorni al competente ufficio del Registro delle Imprese “a cura di un intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della Legge 24 novembre 2000 n. 240”.

Quanto prescritto definisce il soggetto preposto come un soggetto che risulti iscritto negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, munito di firma digitale e incaricato al suddetto scopo dai legali rappresentanti della società. I soggetti abilitati, secondo l’ultimo periodo del comma 2 quinques della Legge n. 234/2000 possono richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la Legge non richieda espressamente l’intervento di un Notaio.

 

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