Potenziati gli investimenti in PIR

 La legge di bilancio 2022 ha ampliato i limiti per l’investimento nei piani di risparmio a lungo termine «ordinari» PIR 1.0, PIR 2.0 e PIR 3.0

  

Con l’art. 1 comma 26 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) sono stati incrementati i limiti di investimento nei piani di risparmio a lungo termine (PIR).

 

Dal 2022, quindi, è stato stabilito che le persone fisiche non possano investire nei c.d. PIR più di 40.000 euro l’anno (prima il limite era 30.000) e 200.000 euro complessivamente (prima il limite era 150.000).

 

La modifica in esame riguarda i PIR c.d. “ordinari”, mentre restano invariati i limiti di investimento previsti per i c.d. “PIR alternativi”.

 

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento non imprenditoriale destinato principalmente alle persone fisiche residenti in Italia.

 

In particolare, essi applicano un regime agevolato che prevede:

  • la detassazione dei redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da persone fisiche (anche minorenni)  e derivanti da investimenti detenuti in PIR per almeno 5 anni;
  • l’esenzione dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

 

Resta fermo che il “tetto” complessivo dell’investimento “PIR conforme” non può essere raggiunto in meno di 5 anni.

È, inoltre, consentito effettuare l’investimento in momenti diversi dell’anno, purché entro il limite di legge, attualmente di 40.000 euro.

 

Non è, però, necessario effettuare investimenti in ogni anno di durata del piano: infatti, viene comunque consentito destinare al piano importi inferiori ai 40.000 euro annui. In tale ultimo caso, l’importo che non è stato destinato in un anno può essere investito negli anni successivi nel limite annuale di 40.000 euro.

 

Prorogato il credito di imposta sulle minusvalenze

 

Risulta prorogato per il 2022 il credito d’imposta pari alle perdite, alle minusvalenze ed ai differenziali negativi derivanti dai PIR “alternativi” a condizione che gli strumenti finanziari a cui si riferiscono le perdite siano detenuti per almeno cinque anni.

 

Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;
  • oppure in compensazione all’interno del modello F24. In questo caso, non si applicano i limiti per l’utilizzo dei crediti di imposta.

 

In sostanza, la legge di bilancio 2022:

  • proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022;
  • in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale il credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

 

Per gli investimenti effettuati nel 2021 valeva, invece, il limite del 20% delle somme investite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.